È partito il secondo concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina. I candidati sono in tutto 13.188, le sedi di esame sono 261, per un totale di 432 aule e oltre 15.600 postazioni informatiche messe a disposizione per lo svolgimento delle prove che si terranno nell'arco di quattro giorni. Sono 454 i responsabili d'aula a cui si sommano i referenti tecnici e il personale di vigilanza. Inoltre, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, saranno garantite da parte delle Forze dell'ordine misure di vigilanza ad hoc.
Fra le tipologie di Scuola più scelte dai candidati figurano: Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del dolore, Radiodiagnostica, Medicina interna, Pediatria, Malattie dell'apparato cardiovascolare. Ogni candidato all'atto della domanda poteva scegliere fino a 3 tipologie di Scuola e massimo 2 per Area (Medica, Chirurgica, dei Servizi Clinici).
Nei giorni scorsi le Università coinvolte, in collaborazione con il Miur, hanno provveduto al controllo e al collaudo di tutte le postazioni. Il Ministero, nelle indicazioni operative inviate agli Atenei, ha chiesto che le postazioni siano allestite in modo da impedire potenziali interazioni fra i candidati e tentativi di copiatura. Ai candidati è vietato introdurre in aula manuali, testi, supporti cartacei, appunti, telefoni cellulari, palmari e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, pena l'immediato annullamento della prova da parte del responsabile d'aula.
I contratti di Formazione specialistica a disposizione sono 6.363, di cui 6.000 coperti con fondi statali, 363 da Regioni e altri enti. I contratti coperti con fondi statali sono 1.000 in più rispetto al precedente concorso.
La prova d'esame consiste nella soluzione di 110 quesiti a risposta multipla: 70 comuni a tutti i candidati, 30 comuni a ciascuna Area, 10 comuni per tipologia di Scuola. Al pari dello scorso anno, ai titoli saranno attribuiti fino a 15 punti di cui: fino a 2 punti per il voto di laurea e fino a 13 per il curriculum degli studi (fino a 5 per la media ponderata degli esami sostenuti, fino a 5 per il voto riportato negli esami fondamentali e caratterizzanti e fino a 3 per altri titoli).
I candidati avranno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi a Internet, sui quali sarà possibile operare esclusivamente attraverso un mouse.
Le graduatorie saranno pubblicate giovedì 6 agosto 2015 sul sito riservato alle Specializzazioni a cui si accede dal portale www.universitaly.it.
Fonte Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
17-04-2024
Valore di ricostruzione
Il valore di ricostruzione di un immobile è il costo stimato per ricostruirlo con le stesse caratteristiche dell'edificio esistente.
Per calcolare il valore di ricostruzione di un immobile, vengono considerati diversi fattori, tra cui la dimensione dell'edificio, i materiali utilizzati nella costruzione, il costo della manodopera, ecc.
È importante notare che il valore di ricostruzione differisce dal valore di mercato dell'immobile, che tiene conto di altri fattori come la domanda del mercato e le condizioni economiche.
Variazioni del valore
È facile intuire come possono essere diversi i motivi che determinano una variazione del valore di ricostruzione di un immobile. Questi motivi possono derivare da una vasta gamma di fattori, tra cui l'inflazione, le variazioni dei costi dei materiali da costruzione, i cambiamenti normativi e regolamentari, nonché gli avanzamenti tecnologici. Le fluttuazioni dei costi dei materiali da costruzione possono essere innescate da fattori economici globali, dalla domanda e dall'offerta, o da eventi geopolitici.
Risvolti assicurativi
È importante notare che le variazioni nel valore di ricostruzione di un immobile possono avere un impatto significativo sulla copertura assicurativa. Tuttavia, queste variazioni offrono anche opportunità per adattare e migliorare le politiche assicurative esistenti. Un aumento del valore di ricostruzione potrebbe consentire ai proprietari di adeguare le loro polizze assicurative per garantire una copertura adeguata in caso di danni o perdite. Le compagnie assicurative, d'altro canto, potrebbero essere in grado di offrire tariffe competitive e politiche più vantaggiose per riflettere accuratamente il nuovo valore di ricostruzione.
In questo modo, le variazioni del valore di ricostruzione possono essere considerate un'opportunità per migliorare la sicurezza e la protezione dell'immobile, fornendo una maggiore tranquillità ai proprietari e alle compagnie assicurative.
Scopri come adeguare il tuo valore di ricostruzione grazie ai consigli del nostro partner CatastoClick.it
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02-02-2021
Potenza, 02 febbraio 2021
Losasso Broker Assicurazioni rende disponibile la polizza che assicura il bonus per la ristrutturazione, il famoso "Bonus Ristrutturazione 110%".
Le polizze Super Bonus Protetto sono polizza a tutela dei committenti, privati e condomìni, che hanno avuto accesso al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi per gli specifici interventi previsti sugli edifici civile, che potranno così contare sulla specifica assistenza legale e sul rimborso del bonus fiscale previsto dalla procedura, nel caso lo stesso venga revocato.
Ma di cosa si tratta?
Data la novità e complessità della materia nonché delle procedure da seguire e dei documenti da produrre, se a seguito di accertamento fiscale il Credito d’Imposta dovesse essere revocato, il committente dei lavori si potrebbe trovare a dover restituire di tasca propria le somme precedentemente percepite.
Con la polizza a protezione del superbonus che ha una durata fino a 10 anni e generalmente un pagamento unico, invece, il committente viene risarcito della perdita pecuniaria derivante e al tempo stesso viene supportato dalla garanzia tutela legale. In più le garanzie prestate dalla polizza possono essere operanti anche nel caso in cui il credito fiscale venga ceduto a banche, aziende o altre imprese di Assicurazioni.
Alcune domande frequenti.
A chi è rivolto il prodotto assicurativo?
Si rivolge al committente dei lavori che beneficia dell’incentivo statale (sia esso privato o condomìnio).
Durata della polizza?
Generalmente fino a 10 anni, di cui fino a 2 anni per completare l’opera e portarla in detrazione ed i restanti 8 di postuma.
Si può assicurare anche il bonus aggiuntivo del 10% in caso di bonus 110%?
Generalmente no.
Sono coperte anche eventuali sanzioni, multe, ecc.?
No, le polizze coprono generalmente il valore del bonus.
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23-11-2020
Milano, 23 novembre 2020
Losasso Broker Assicurazioni pubblica la scheda costi per la Polizza Responsabilità Civile Professionale del Medico di Medicina Generale (di base), tariffa Giovane Medico concedibile agli iscritti all’Albo professionale da non più di tre (3) anni alla data di sottoscrizione della polizza.
Assicurarsi è semplice grazie all'utilizzo del form creato appositamente per i Medici. Dopo aver compilato il form, entro circa 24 ore si riceverà la quotazione e tutti i dettagli per proseguire con la stipula della polizza.
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06-04-2020
La successione e la donazione in vita sono due opzioni per garantire che il passaggio patrimoniale agli eredi avvenga in maniera corretta. In entrambi i casi ci sono delle spese da sostenere, ma qual è l'opzione che fa risparmiare? E se ce ne fosse una terza più vantaggiosa?
Donare capitali mobili o immobili a un figlio, al coniuge o a un’altra persona cara, dà modo di aiutarlo a mantenere un tenore di vita adeguato o a costruirsi un futuro economicamente più sereno. Durante il corso della vita, si potrebbe decidere di dividere il proprio patrimonio personale tra le persone a noi care, anticipando la dichiarazione di successione o facendo una donazione. Vediamo insieme le differenze tra le due.
Nel primo caso è possibile scegliere le modalità e i tempi della cessione attraverso un contratto sottoscritto con o senza l’ausilio di un pubblico ufficiale.
Nel secondo caso, invece, il passaggio del bene avviene in successione dopo la morte del proprietario legittimo ed in maniera indistinta assieme ai suoi averi.
Entrambe le soluzioni potrebbero avere, però, un impatto molto importante sull’economia di una famiglia perché entrare in possesso legittimo di un’eredità rende necessarie delle spese cospicue. Sia per la donazione che per la successione deve essere rispettata la quota legittima per chi ne ha diritto e pagata una quota di tasse e le parcelle ai professionisti che elaborano le pratiche.
Una donazione, dal costo non di molto inferiore rispetto alla successione, è un atto che contiene in sé dei rischi, primo tra tutti quello di poter essere impugnato da altri eredi legittimi anche dopo la morte del donante.
Una successione, certamente considerata “più sicura” potrebbe mettere in difficoltà gli eredi che vengono messi di fronte a spese da affrontare, spesso ingenti, ma necessarie per entrare in possesso legale dei beni.
Una terza strada: la polizza assicurativa sulla vita
Esiste una ulteriore soluzione per tutelare il tenore di vita e i beni dei nostri cari?
In situazioni dove esistono beni immobili, terreni o altre proprietà di valore, è sempre consigliabile tutelare gli eredi con un’assicurazione sulla vita del proprietario, che dà modo di poter conservare intatto tutto il patrimonio in successione.
Questa soluzione permette di destinare un capitale importante ai propri cari che potranno usarli in caso si renda necessario procedere improvvisamente a una successione.
In poche parole un’assicurazione sulla vita consente di tutelare l’imprevisto: i suoi eredi, beneficiari della polizza, potranno utilizzare il capitale assicurato per liquidare costose pratiche successorie senza rischiare di perdere beni o di intaccare il tenore di vita.
Oltre ciò, questo tipo di prodotto mette a disposizione importanti garanzie accessorie:
Indubbi vantaggi, quindi, volti a tutelare i nostri cari e il nostro patrimonio, ciò che abbiamo di più prezioso.
Per ulteriori approfondimenti sui dettagli riguardanti la successione e la donazione, vi invitiamo a confrontare gli articoli del Codice Civile che disciplinano gli atti.
26-03-2020
Prendendo di petto l’emergenza attuale, ma senza fermarsi ad essa anzi contribuendo a fornire parte della serenità utile ad attraversare il momento, avendo all’orizzonte… la normalità!
Tra i compiti che il sistema assicurativo svolge tramite i propri strumenti, il sostegno nei momenti di difficoltà, individuale e collettiva, rappresenta uno dei principali. Per contribuire ad affrontare le conseguenze dell’epidemia da Covid19, Losasso Broker ti segnala le possibilità offerte dal mercato assicurativo per sostenere gli italiani e… l’hashtag #AndràTuttoBene
25-03-2020
Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il maxi decreto Cura Italia contenente misure che vanno dal potenziamento del SSN e Protezione Civile ai primi interventi per famiglie, lavoratori, imprese e partite IVA.
Tra le tante misure ne troviamo anche una che, al fine di consentire ai cittadini di rimanere in casa per l’emergenza Coronavirus e stare tranquilli dal punto di vista di adempimenti e scadenze, coinvolge le imprese di assicurazione.
Si tratta dunque, di una proroga della scadenza RC auto o prolungamento della validità della polizza a seconda del punto di vista della disposizione.
Cos’è? Chi può fruirne?
In primo luogo, ricordiamo che l’articolo 125 del nuovo decreto precisa che non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi RC Auto e moto, bensì, in tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020 sale da 15 a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
Pertanto, il periodo di validità dell’assicurazione RC Auto e moto si prolungherà di 30 giorni dopo la scadenza.
Sono necessarie due ulteriori specificazioni:
Cosa fare dopo 30 giorni dalla scadenza?
Come sopra detto, l’impresa di assicurazione è obbligata a mantenere in essere la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, per ulteriori 15 giorni.
Al termine dei 30 giorni complessivi, quindi, i cittadini effettueranno il pagamento dell’assicurazione auto e moto e si troveranno a poter scegliere tra due diverse strade:
Va ricordato, infine, che eventuali sinistri accaduti nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l'attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, saranno a carico della prima compagnia.
23-03-2020
Dal mese di febbraio i mercati stanno sperimentando una forte volatilità dovuta alla diffusione del Coronavirus ed alle tensioni sul prezzo del greggio. Diamo un’occhiata alle questioni chiave che i risparmiatori dovrebbero considerare in questo momento e alle reazioni di alcuni investitori istituzionali rispetto a quanto sta accadendo.
In conseguenza dell’espansione del contagio da Coronavirus i mercati azionari sono crollati, con tutti i principali indici ancora in fase di correzione. A spingere il ribasso sono stati innanzitutto i timori suscitati dal Covid-19, soprattutto quando il contagio ha “lasciato” il territorio cinese preoccupando (i cittadini e) gli investitori per le ricadute in Europa. Dopo l’iniziale supposizione che prevedeva l’infezione contenuta all’interno del continente asiatico, dove è stata osservata una severa quarantena, le aspettative sono sensibilmente peggiorate in seguito alla dichiarazione dell’OMS, di pandemia.
Come se non bastasse, si è aggiunta anche una “guerra” sui prezzi del petrolio tra Russia e Arabia Saudita che ha mandato al ribasso il costo del greggio, appesantendo, in Borsa, l’intero settore energetico e bloccando le aspettative sull’inflazione.
Il quadro che si è venuto così delineando restituisce un’immagine a tinte fosche che ha spinto risparmiatori e investitori a pesanti alleggerimenti degli asset finanziari considerati rischiosi, parcheggiandosi sui soliti “beni rifugio”.
Pur comprensibile, la prima reazione, di panico, resta comunque sconsigliabile. Ovviamente l’incertezza è ancora alta, la recessione resta comunque una possibilità concreta, pur tuttavia, è chiaramente indotta da uno shock esterno (al sistema economico, sul quale pure sta impattando in modo notevole) ma verosimilmente, tenderà a mitigarsi con il ridimensionamento dell’evento scatenante.
Va anche considerato che il virus non si propaga in un “vuoto politico”: i governi di tutto il mondo stanno confermando le intenzioni di intensificare sempre di più gli stimoli all’economia, seppur con diverse intensità ed al netto delle “trattative” politiche tra diversi stati, con misure monetarie e fiscali nettamente espansive.
Le prospettive a breve termine restano sicuramente difficili, ma è possibile mantenere un certo grado di confidenza nelle possibilità di investimento. In questo contesto, il posizionamento di mercato operato da molti fondi ha iniziato a variare spostando il peso del portafoglio su settori con volatilità inferiore, incrementando l’allocazione in settori difensivi, come utilities e beni di prima necessità tipicamente anticiclici.
Quindi anche se si prevedono ulteriori tensioni sui mercati, ritirarsi completamente potrebbe non rappresentare una scelta vincente, mentre, pur mantenendolo con difficoltà, dovendosi preparare ad affrontare ulteriori turbolenze, risparmiatori e investitori dovranno, verosimilmente, concentrare il focus sul conseguimento dei loro obiettivi a lungo termine, perseguendo le strategie che il mercato è ancora in grado di offrire.
22-11-2019
Il sensibile mutamento del settore sanitario, da assistenza ad azienda, da “sapienza” clinica a “certezza” scientifica, da reverenza ad aggressione, fino alla proliferazione di leggi specifiche, sta causando un ambiente che, al meglio, finisce per creare disorientamento, tra pazienti e professionisti, che oggi, nello spaesamento generale, stanno ingrossando il gruppo dei “frequentatori” di tribunali, per difendersi da accuse, più o meno fondate, di malpractice.
In conseguenza di questi mutamenti, negli ultimi 20 anni, si può osservare che la responsabilità medica è finita nell’occhio di un ciclone giudiziario e mediatico con richieste di risarcimento che presentano incrementi tali da mettere in difficoltà le finanze pubbliche e addirittura i bilanci dei “floridi” colossi assicurativi, molti dei quali si sono ritirati dal mercato della medmal, ritenuto troppo rischioso mentre i “coraggiosi” che sono rimasti hanno dovuto elaborare minuziosi cambiamenti alle condizioni per “calibrare” sempre più attentamente i contratti.
Questo circolo che vede in gioco lo strano abbinamento tra medici e assicuratori, in una “alleanza” che dovrebbe portare tranquillità alle 2 categorie, invece, finisce con impensierire gli assicuratori, che faticano a quadrare i conti, e distrarre gli operatori sanitari dalla loro principale occupazione.
Così il legislatore cerca di promuovere un equilibrio nel rapporto medico-paziente che permetta ai professionisti di lavorare con maggiore serenità e ai pazienti di attendersi cure migliori, sempre con attenzione ai “famigerati” conti pubblici, riducendo il contenzioso, foriero di maggiori costi, e il fenomeno della medicina difensiva, pericoloso anche e proprio per i pazienti.
L’ultima norma è rappresentata dalla legge Gelli che si pone, anche, l’obiettivo di chiarire il tema della responsabilità penale e civile in sanità, connesso alle polizze assicurative.
Conseguente alla Gelli, il Decreto sulle assicurazioni (ancora in bozza ma ormai pronto) con il quale pur “invadendo” il campo della libera contrattualizzazione, si irrigidisce la cornice entro la quale le compagnie dovranno operare, in quanto regola e determina i requisiti minimi delle polizze di medici e cliniche.
Appunto, la bozza del decreto attuativo disciplina:
Pare di leggere proprio un testo di polizza assicurativa! Evidenziamo gli aspetti salienti che regoleranno le coperture di medici e strutture. La polizza dovrà garantire il medico per la responsabilità contrattuale della libera professione o lo terrà indenne per le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa, surroga, esercitabili dall’azienda.
Ad ogni scadenza contrattuale, il premio varia in base alla presenza o meno di sinistri. I massimali obbligatori vanno dal minimo di € 1milione o 2milioni in base all’attività svolta.
Per le strutture, attenzione alle “misure analoghe”, definite come “misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera che prevedono l’assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura”, che permettono all’Ente di optare per una gestione del rischio in proprio, attraverso l’implementazione di opportuni e validi presidi organizzativi, tecnici, patrimoniali e contabili, per creare un sistema di garanzia alternativo all’assicurazione, formalizzato con atto dei vertici aziendali e specifica motivazione della scelta (attenzione all’impatto della maggior complessità gestionale sull’ampliamento della responsabilità degli amministratori).
Direttamente collegata, si pone la previsione del “Fondo rischi”, appostamento obbligatorio per la struttura che decide di operare mediante assunzione diretta del rischio, a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio che possono dar luogo a richieste di risarcimento, il cui valore è utilizzabile esclusivamente per il risarcimento dei danni. In aggiunta, è previsto anche il “Fondo riserva sinistri” per i risarcimenti relativi a sinistri denunciati nel corso dell’esercizio o di quelli precedenti non ancora pagati.
Insomma, la semplificazione che medici e pazienti attendono, pare passare per la maggiore articolazione dei temi relativi al rischio (in sanità) chiedendo ancora una volta ai protagonisti, aziende e professionisti, uno sforzo di concentrazione sul tema e, magari, sollecitando una riflessione circa l’opportunità di pensare all’assicurazione della RC professionale come un elemento specifico, di completamento, del proprio bagaglio professionale, meritevole della necessaria assistenza di un professionista esperto dello specifico settore, evitando di trattare la questione come se si acquistasse la garanzia del telefonino…
25-08-2019
Milano, 25 agosto 2019
È con piacere che Losasso Broker Assicurazioni comunica di aver stipulato un'interessante convenzione assicurativa con la società SICT fondata nel 1948 che riunisce i maggiori esperti nel settore della chirurgia toracica.
Grazie a tale convenzione, gli iscritti SICT potranno godere di tariffe scontate, un servizio affidabile di gestione dei sinistri per coloro che sottoscriveranno il contratto di assicurazione, ma anche una consulenza telefonica gratuita per chiedere approfondimenti sulle polizze di responsabilità civile.
Assicurarsi è semplice: basta cliccare qui e compilare il form. Entro circa 24 ore si riceverà la quotazione riservata e tutti i dettagli per proseguire con la stipula della polizza.
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08-01-2019
Potenza, 08 gennaio 2019 - A Caffè Di Traverso, su La Nuova Tv (puntata andata in onda il 4 dicembre 2018), Giuseppe, Marcolucio e Daniele Losasso alla scoperta della figura del broker: in soccorso agli imprenditori in questo difficile contesto economico e agli amministratori alle prese con possibili grane inaspettate. Come mettersi al riparo dai rischi in sanità, pubblica amministrazione e imprenditoria... ma anche come agevolare la propria vita in sicurezza con servizi di assistenza ai propri familiari attraverso progetti mirati legati al welfare e alla famiglia.
Di seguito il video completo dell'intervista.
Fonte: LA NUOVA TV
21-12-2018
Roma, 20 dicembre 2018 - Le compagnie di assicurazione italiane superano lo Stress Test, avviato a maggio da EIOPA, per valutare la tenuta del settore europeo in condizioni di mercato avverse. L’Autorità di vigilanza ha coinvolto 42 gruppi di cui 4 italiani: Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita e Unipol Gruppo.
Lo stato di partenza delle imprese italiane ha confermato che la situazione di solvibilità del settore è solida, in media superiore rispetto a quella del campione europeo.
In tutti e tre gli scenari ipotizzati, seppure severi, il mercato italiano continua ad essere adeguatamente capitalizzato.
Nello scenario “Yield curve up”, che delinea una situazione estrema di rialzo dei tassi di interesse, un contestuale peggioramento degli spread dei titoli obbligazionari, oltre a un deflusso di massa degli assicurati e a un incremento significativo dell’inflazione, l’indice di solvibilità continua ad essere positivo, anche se inferiore rispetto a quello del campione europeo.
Nello scenario “Yield curve down”, che ipotizza invece un periodo prolungato di tassi bassi accompagnato da un aumento della longevità, il settore assicurativo italiano mostra di essere in media più solido rispetto al campione europeo.
Nello scenario introdotto quest’anno, quello “Nat Cat”, che prevede 8 eventi catastrofali quali 2 terremoti con epicentri in Italia, 4 tempeste e 2 inondazioni localizzati nel resto d’Europa, il livello di solvibilità per le compagnie italiane rimane pressoché invariato.
Nel commentare i risultati emersi, la Presidente di ANIA Maria Bianca Farina ha dichiarato: “Lo Stress Test EIOPA evidenzia la capacità delle nostre imprese di fronteggiare situazioni di stress anche molto severe. Questa è l’ulteriore conferma dell’ottimo livello di capitalizzazione e dell’elevata affidabilità delle assicurazioni italiane”.
Fonte: ANIA
15-12-2018
ANCONA — Non è obbligatoria per legge ma non c’è nessuno nel mondo dello spettacolo che si azzarderebbe mai a organizzare un evento — a maggior ragione una serie di eventi — senza averla stipulata. Parliamo dell’assicurazione per i cosiddetti danni contro terzi: quella, per capirci, che risarcisce i clienti del locale nel quale si svolge la serata se per qualche motivo si feriscono o, peggio, se muoiono. I gestori della Lanterna Azzurra Clubbing non sono assicurati. Nessuna polizza per la responsabilità civile in caso di danni alle persone. L’ultima — stipulata con Unipol — era semestrale, è scaduta a dicembre dell’anno scorso e da allora non è più stata rinnovata. Da un anno, in sostanza, in quel posto sono state organizzate serate non coperte, diciamo così, da alcun ipotetico risarcimento, nemmeno se banalmente qualcuno fosse inciampato e si fosse slogato una caviglia. Non è successo niente fino a venerdì scorso. E adesso?
Fonte: Il Broker Assicurativo
11-09-2018
I numeri sulla diffusione dell'assicurazione vita in Italia sono facilmente consultabili visualizzando l'immagine allegata.
03-05-2018
Stesso assicurato, stessa automobile, stesso attestato di rischio, stessa città di residenza, ma tariffa RC notevolmente diversa; come mai? La ragione, spesso, si traduce in 3 lettere: Cap. Già perché secondo un’analisi fatta ad aprile 2018 da Facile.it, il principale sito di comparazione del settore, in alcune grandi città italiane vivere in un quartiere piuttosto che in un altro può far aumentare anche del 36,4% l’importo del miglior premio disponibile.
Simulando la richiesta di assicurazione di un profilo tipo (uomo, 42 anni, impiegato, coniugato, prima classe di merito da meno di un anno, che guida una station wagon 1.4, unica vettura del nucleo familiare), il sito ha evidenziato come risiedere in una zona o nell’altra della città, a volte anche solo da un lato o dall’altro della stessa strada, possa incidere sensibilmente su quanto si paga di assicurazione; se a Firenze la differenza di prezzo massima è tutto sommato contenuta (+2,15% fra chi risiede nell’area a migliore e quella a peggiore tariffazione), nelle altre città campione le diversità incidono sensibilmente sul premio.
Restano sotto la soglia psicologica della doppia cifra, magra consolazione, solo Genova (+8,25%) e, per meno di un soffio, Milano (+9,99%); la superano invece Roma (+10,73%), Torino (+11,90%), Bari (+18,60%) e, soprattutto, Napoli dove la migliore offerta disponibile per i Cap 80127, 80128 e 80129 è inferiore del 36,4% rispetto a quella disponibile per il Cap 80139.
È sempre così? No; alcune assicurazioni scelgono di mantenere in tutto il territorio urbano la medesima tariffa, ma questa, sempre secondo la simulazione fatta da Facile.it, è spesso maggiore rispetto alle migliori offerte di altre compagnie. Fanno eccezione, tra i capoluoghi presi in esame dal comparatore, Bologna, Venezia, Cagliari e Palermo dove, nonostante la differenza di Cap, la migliore offerta disponibile per gli automobilisti è identica.
11-04-2018
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7260/2018, ha stabilito il risarcimento del danno in favore di un paziente, al quale era stata diagnosticata tardivamente una patologia neoplastica, per non avere questi potuto scegliere il da farsi nell’ambito di quanto la scienza medica offre per mantenere una salute residua fino al momento della morte o per programmare la sua persona in vista e fino al momento del decesso.
E’ stata, dunque, ritenuta meritevole di tutela risarcitoria sia la mancata scelta di una idonea terapia o di terapie palliative per alleviare le sofferenze patite sia la decisione del paziente di vivere le ultime fasi di vita nella consapevole accettazione della sofferenza e del dolore prima della fine.
Nella fattispecie, a seguito del colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito infausto da parte del medico, è stato leso il diritto all’autodeterminazione del soggetto in un momento particolare che è quello del confronto con la realtà della fine della vita.
Appurata la tardività della diagnosi e le condizioni del paziente derivanti dalla malattia, la violazione del diritto di quest’ultimo circa la possibilità di scegliere come vivere si configura quale lesione di un bene di per sé apprezzabile e tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere probatorio circa le scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse conosciuto tempestivamente le proprie condizioni di salute.
Danno che giustifica la condanna del sanitario, chiamato a rispondere per il risarcimento di quanto cagionato, sulla base di una liquidazione equitativa.
Autore: Avv. Gian Carlo Soave | Fonte: Il Broker - Il Blog per l'intermediario Assicurativo
05-06-2016
Nell'ormai lontano 2012 fu stabilito l'obbligo per i liberi professionisti di stipulare unassicurazione della RC professionale (D.P.R. 137/2012- 14/08/2012) al fine di garantire i terzi (clienti) in caso di errori, omissioni e negligenza del professionista.
Nonostante ciò, gli Avvocati, ad oggi, vivono ancora una vacatio legis in quanto, per loro, l'obbligo non è ancora operativo dato che lart. 12 della Legge n. 247/2012 stabilisce che lentrata in vigore vada differita in attesa della determinazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle condizioni essenziali della polizza (compresi i massimali), come aveva chiarito anche il CNF con il suo parere n. 35 del 24 giugno 2014.
Ecco che, oggi, allorizzonte, dopo circa 3 anni e mezzo dall'entrata in vigore della riforma forense, si scorge la fine della sospensione, data la probabile, prossima, emanazione del (tanto atteso?) decreto da parte del Ministero della Giustizia.
L'atto normativo dovrebbe dare attuazione all'obbligo per i professionisti forensi di stipulare la famigerata polizza assicurativa, tra laltro già prevista tra i requisiti essenziali per la regolare iscrizione all'Albo degli Avvocati, prevedendo anche la comunicazione, al Consiglio dellOrdine, degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione e la relativa sanzione per la mancata osservanza delle relative disposizioni che costituisce illecito disciplinare, oltre che, una volta in cui l'obbligo sarà entrato a regime, la cancellazione dall'Albo per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti per l'esercizio della professione.
Ma i professionisti legali sono stati, pur soltanto in parte, più diligenti della Legge dato che già in molti hanno provveduto a stipulare una polizza di assicurazione che li tutela, patrimonialmente, proprio in caso di eventuali risarcimenti a favore di clienti danneggiati per colpa del loro avvocato
29-07-2015
L'IVASS rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla compagnia ALPHA INSURANCE A/S con sede legale in Danimarca, la quale è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in vari rami danni (tra cui i rami credito e cauzioni).
Limpresa rende noto che i consumatori potranno chiedere conferma dellautenticità dei contratti in essere a: IFC s.r.l. Insurance & Financial Consultant Via Gian Giacomo Porro 8 00197 Roma PEC: info@pec.ifc-insurancesrl.it
LIVASS raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dellattività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione del sito www.ivass.it, dove è possibile consultare gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e lElenco degli intermediari dellUnione Europea.
Fonte: IVASS
27-07-2015
Nel 2015 saranno 66 a livello globale i giorni medi di incasso per i crediti aziendali. Un dato ben inferiore a quello italiano che invece arriva fino a 98 giorni.
È questa la sintesi della filiera dei pagamenti disegnata dallultimo studio di Euler Hermes Payment Behavior Whos Paying The Piper.
La Società del Gruppo Allianz ha analizzato il divario di tempo che cè tra la fornitura di merci o servizi e il loro pagamento, quelli che tecnicamente vengono definiti i giorni medi di incasso o DSO (Days Sales Outstanding).
Secondo lo studio nel 2015 i giorni medi a livello globale resteranno invariati rispetto allo scorso anno sul livello di 66 giorni, destinati però a salire a 69 per i mercati emergenti.
Tra i virtuosi figurano la Russia (47 giorni), lOlanda (47 giorni), la Germania (53) e gli Stati Uniti (55).
Mentre i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno sono: Francia, Turchia, Italia, ma anche la Cina. Tra il 2007 e il 2015, i DSO per le aziende cinesi sono aumentati di 22 giorni.
Il ritardo cinese dipende soprattutto dal fatto che le imprese hanno cercato di conquistare clienti internazionali offrendo crediti di fornitura per ottenere nuovi contratti; dal rallentamento economico del Paese; ma anche dal fatto che il credito tra le imprese è diventato una delle principali fonti finanziarie alternative al credito bancario.
A livello di settori petrolio e gas sono quelli che hanno risentito di meno dellaumento dei tempi di pagamento, mentre tecnologia, beni industriali e automotive hanno subito ritardi più consistenti. In particolare i giorni mesi di tecnologia e beni industriali sono arrivati a 91 e 75.
In base ai dati commenta Ludovic Subran, Capo Economista di Euler Hermes le imprese continuano a fare affidamento sulle dilazioni dei pagamenti, in quanto non si intravede a livello globale una diminuzione dei tempi di incasso. I pagamenti sui mercati emergenti arrivano cinque giorni più tardi rispetto alle economie avanzate, mentre nel 2007 avvenivano 10 giorni prima. Le imprese devono fare maggiore attenzione ai segnali di difficoltà finanziaria fra i clienti del mondo emergente.
Per quanto riguarda lItalia, il nostro Paese rappresenta il fanalino di coda delle 15 economie analizzate dallo studio con una media di 98 giorni (erano 99 nel 2014). Il dato è molto elevato e diventa drammatico per alcuni settori come il chimico (148 giorni) e il tecnologico (149).
I tempi di incasso in Italia spiega Massimo Reale, Direttore Rischi di Euler Hermes Italia si confermano molto distanti dalle economie europee nonostante un lieve miglioramento registrato nellultimo esercizio in termini assoluti. Questi valori sono tuttora condizionati da una situazione di liquidità di breve termine ancora non ottimale e da alcuni indicatori di fiducia ancora al palo.
Le aziende italiane prosegue Reale sotto la pressione di margini sempre più ridotti, sono costrette a dilazionare sempre di più gli incassi pur di mantenere alto il valore della top line; ciò a patto di sfruttare la leva fornitori per finanziare le esigente del ciclo economico produttivo evitando così di ricorrere a fonti onerose del debito.
Fonte: EHI Journal
02-07-2015
Il direttore dei lavori è una figura importantissima durante un lavoro edile. Deve assicurarsi che i lavoratori facciano del loro meglio per far diventare realtà il progetto esattamente così come lo avete immaginato.
Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le responsabilità del direttore dei lavori durante un lavoro edile.
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17-06-2015
In materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, questi ha diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell'amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto nel liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l'attività professionale, il mancato incremento del curriculum professionale).
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 11794 dell'8 giugno 2015.
LA VICENDA. Nel caso affrontato dalla Corte di legittimità, un architetto conveniva in giudizio un Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato conferimento di un incarico professionale.
L'architetto aveva partecipato ad una gara avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) fornendo un curriculum nettamente superiore a quello degli altri partecipanti, ma l'incarico era stato affidato ad altro concorrente. Il TAR Calabria a seguito di suo ricorso aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa dei curricula, e aveva anche nominato un commissario ad acta affinché valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che l'incarico doveva essere conferito al ricorrente perché dotato di un maggior punteggio.
Poiché però nelle more l'incarico era stato espletato, al professionista era rimasta preclusa la possibilità di subentrare all'originario aggiudicatario per redigere o proseguire il progetto, con conseguente perdita del diritto al corrispettivo.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'architetto ritenendo che, a fronte della illegittimità del provvedimento amministrativo, il danno subito dal professionista fosse in re psa, e condannava l'Amministrazione a risarcirgli il danno comprensivo delle due componenti del lucro cessante e del danno emergente.
Su appello dell'amministrazione comunale, la Corte d'Appello di Catanzaro riformava in parte la sentenza di primo grado riconoscendo all'architetto solo il danno emergente, che commisurava agli oneri economici sostenuti per preparare l'offerta e partecipare alla gara. Da qui il ricorso dell'architetto alla Cassazione.
I RILIEVI DELLA CASSAZIONE. In via preliminare, la Cassazione ha preso atto che la Corte d'appello ha concluso nel senso che sussistesse una colpa in concreto dell'amministrazione, che, alterando il corretto svolgimento della gara ha privato il ricorrente di un incarico lavorativo che altrimenti si sarebbe aggiudicato.
Ha quindi preso atto della sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di accertamento, della responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione per attività amministrativa illegittima (adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, danno subito dal privato, nesso causale tra l'attività illegittima e il danno, colpa o dolo dell'amministrazione). Pertanto, ha condannato l'amministrazione a risarcire il danno.
Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha tuttavia sbagliato nell'applicare i criteri di quantificazione del danno laddove ha ristretto il danno risarcibile alla sola componente del danno emergente.
Qualora il giudice ordinario abbia accolto una domanda del privato volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lesione degli interessi legittimi pretensivi, i criteri per la quantificazione del danno sono quelli ordinari, ovvero il giudice deve condannare l'amministrazione a risarcire il privato dell'intero pregiudizio economico patito, nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante (previo accertamento di merito in ordine alla sussistenza in concreto e all'ammontare delle due voci di danno).
IL DANNO SUBITO VA RISARCITO INTEGRALMENTE. Per la suprema Corte Non è corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il contraente illegittimamente pretermesso non ha alcun diritto al risarcimento danno da lucro cessante perché non ha concluso alcun contratto e quindi non ha svolto in concreto alcuna attività in favore della Pubblica Amministrazione. Così opinando si svuota di contenuto il risarcimento danni da violazione degli interessi legittimi pretensivi: se l'accertamento dell'an del risarcimento è soggetto ai requisiti particolari, sopra indicati (in particolare, all'accertamento in concreto della colpa dell'amministrazione che non coincide don la semplice illegittimità del provvedimento amministrativo), la determinazione del quantum deve essere effettuata secondo i criteri di giudizio ordinari previsti per il risarcimento del danno extracontrattuale. Una volta che l'amministrazione sia stata ritenuta responsabile il danno subito va risarcito integralmente, quindi il soggetto che sia stato illegittimamente escluso, per comportamento colposo dell'Amministrazione, dalla conclusione di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione conclude la Cassazione - va tenuto indenne anche del mancato guadagno che in concreto avrebbe percepito, accettato con indagine di merito.
Fonte: casaeclima.com
16-06-2015
I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato al risarcimento di oltre 132 mila euro, per danno erariale, due medici dell'ospedale di Cairo Montenotte (Savona), per aver asportato erroneamente un rene a un paziente. L'ex primario dovrà risarcire 92.879 euro e il collega 39.805 euro.
I fatti risalgono al 2011, quando un 45enne albanese, con un solo rene, si era recato al pronto soccorso per una colica. I medici, nei giorni successivi, lo avevano sottoposto a un'operazione in laparoscopia per l'asportazione di una cisti sulla milza, ma erroneamente avevano asportato anche l'unico rene del paziente, quello sinistro.
L'uomo è stato così costretto a sottoporsi a nove mesi di dialisi e a un successivo trapianto. La procura contabile aveva chiesto un risarcimento di 200 mila euro anche per danno d'immagine, istanza non accolta dai giudici, che hanno condannato i due medici solo per il danno erariale.
I giudici contabili nella sentenza sottolineano come "dal complesso degli atti e dalle diverse consulenze tecniche non si può che ritenere sussistente la gravità della colpa" da parte dei medici. Non solo, per i giudici "un intervento in quella specifica area anatomica andava necessariamente effettuato con grande cautela, sia in previa sede diagnostica che nella fase di esecuzione, al fine di evitare eventuali danni all'unico rene".
Fonte: Tiscali: Cronaca
10-06-2015
Nel Novembre del 2008, caddero degli enormi tubi di ghisa dimenticati da tempo nel controsoffitto del Liceo Darwin di Rivoli e per il ragazzo non ci fu nulla da fare mentre alcuni suoi compagni rimasero feriti, alcuni anche con danni permanenti.
Una morte che i giudici hanno definito un caso eccezionale e unico che ha motivato, secondo loro, la definizione di un risarcimento che per la prima volta in Italia supera i massimi tabellari previsti, incrementati per il caso specifico del 50% proprio perché, secondo il Giudice Anna Castellino, la straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta non sono privi di rilievo nella loro incidenza sulla entità del danno patito dai congiunti.
Lesborso della cifra sarà a carico dellormai ex Provincia di Torino (ora Città metropolitana).
Per la stessa vicenda, lo scorso 3 febbraio, la Cassazione aveva reso definitive sei condanne: si tratta di tre funzionari della provincia di Torino e tre docenti, in servizio presso il liceo di Rivoli, ritenuti responsabili della sicurezza dellistituto scolastico e quindi della mancata osservanza delle regole di prevenzioni infortuni.
28-05-2015
Fornire un aiuto qualificato per reagire dopo un incidente stradale, superando le conseguenze psicologiche per danni fisici permanenti o per la perdita di una persona cara. E questo lobiettivo di ANIA Cares, il progetto di assistenza psicologica offerto alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, nato per volontà della Fondazione ANIA, presentato questa mattina nella sede romana dellassociazione dal Presidente Aldo Minucci.
Il progetto, operativo nella prima fase grazie ad accordi con strutture sanitarie a Milano, Roma e Firenze, è nato per il forte impatto emotivo che gli incidenti stradali creano su tutti coloro che ne sono coinvolti. Infatti ai danni fisici, spesso si accompagnano conseguenze psicologiche che cambiano per sempre la vita delle persone. Dopo aver subito un primo grave trauma fisico o psicologico, le vittime o i familiari ne sopportano un secondo, che il più delle volte, non viene riconosciuto. Per questo, si è voluto compiere un atto di civiltà che potrebbe colmare questo gap di attenzione nei confronti dei macrolesi e dei parenti delle persone decedute di cui è responsabile anche il settore assicurativo.
Per questo la Fondazione ANIA, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia della Sapienza Università di Roma e con la Polizia Stradale, ha creato il progetto ANIA Cares, grazie alla collaborazione con un gruppo di lavoro formato da psicologi ed esperti di fama mondiale. Tra questi, lo psicologo e psicoterapeuta Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa, dellFbi e di varie forze dellordine, che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi terroristici dell11 settembre. Del progetto, coordinato da Annamaria Giannini, docente ordinario alla facoltà di psicologia della Sapienza Università di Roma, fanno parte, tra gli altri, Massimo Ammaniti, professore emerito di Psicopatolgia dello sviluppo, Cristiano Violani, Preside della facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma.
Grazie alla consulenza degli esperti, è stato tracciato il primo protocollo specialistico a livello mondiale per il trattamento del trauma psicologico dovuto ad un incidente stradale e di sostegno alle vittime stesse e ai loro familiari. Un modello che, oltre a migliorare il rapporto tra settore assicurativo e vittime degli incidenti stradali, rappresenta un sistema di intervento mai visto prima. Oltre al protocollo terapeutico, il progetto prevede la formazione di tutte quelle figure professionali che, a vario titolo, hanno contatti con le vittime di incidenti stradali e i loro familiari: dalle forze dellordine che intervengono al momento dellincidente, passando per i medici legali ed i liquidatori assicurativi. In tal modo viene realizzato un approccio integrato ma differenziato rispetto ai differenti momenti di contatto con le vittime.
ANIA Cares avrà durata triennale: si passerà dallelaborazione del protocollo di intervento alla sperimentazione su alcuni casi, che diventeranno alcune centinaia nel momento in cui liniziativa sarà a regime. Il progetto è stato testato nel corso dellultimo anno e lintervento sarà fin da ora possibile su una decina di casi che potranno essere segnalati al numero telefonico 06 32688593. Nei prossimi mesi sarà disponibile un numero verde collegato ad una rete di psicologi a livello nazionale che saranno reperibili 24 ore su 24.
Fonte: ANIA
27-05-2015
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso una circolare che illustra le modalità per laccesso degli ingegneri professionisti al fondo di garanzia. Zambrano: Un provvedimento rilevante che favorisce laccesso al credito anche da parte di chi non è strutturato e organizzato sotto forma dimpresa. Per gli ingegneri che esercitano la libera professione si tratta di unimportante opportunità.
Arrivano le linee guida per laccesso degli ingegneri liberi professionisti al Fondo di Garanzia PMI. Sono state diramate attraverso una circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che riprende il documento elaborato sullargomento dal suo Centro Studi. Comè noto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso operativo, a partire dal 10 marzo 2014, laccesso da parte dei liberi professionisti al Fondo di Garanzia PMI. Ha disposto, in particolare, che un libero professionista che si rechi presso una banca o altro intermediario finanziario per la richiesta di un prestito o per anticipazione di liquidità, possa essere garantito dallo Stato, tramite lapposito Fondo.
Si tratta di un provvedimento rilevante ha commentato Armando Zambrano, Presidente del CNI - finalizzato a favorire laccesso al credito anche da parte di chi non è strutturato e organizzato sotto forma dimpresa, ma opera viceversa nellambito del lavoro autonomo. Per gli ingegneri che esercitano la libera professione si tratta di unimportante opportunità.
Questo risultato ha concluso Zambrano - è il frutto del lavoro congiunto che, come CNI e Rete delle Professioni Tecniche, abbiamo svolto col Sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari che si è rivelato un interlocutore prezioso.
Come specificato nel documento, al Fondo di Garanzia possono accedere sia le imprese che i liberi professionisti. A questi ultimi è riservato fino ad un massimo del 5% dellammontare del fondo medesimo. E importante precisare che non è il singolo professionista a dover contattare o attivare una pratica presso il gestore del Fondo. Al momento di una richiesta di finanziamento presso una banca, il professionista dovrà solo indicare di voler usufruire della garanzia del Fondo PMI. Sarà poi la banca stessa a provvedere ad attivare la procedura.
Come specifica il documento del CNI, il Fondo permette ai professionisti iscritti agli Ordini di usufruire di apposite garanzie a fronte di finanziamenti richiesti e concessi da istituti bancari, società di leasing o da altre tipologie di intermediari finanziari. Il Fondo, ad esempio, può garantire: operazioni a fronte di un investimento (acquisto di strumenti per lesercizio della professione); operazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei fornitori e del personale; operazioni di consolidamento delle passività a breve termine presso una banca; operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine; operazioni di fidejussione connesse alle attività proprie del professionista o del suo studio professionale.
Occorre precisare che Il Fondo non garantisce il 100% della somma richiesta, ma una cospicua parte di essa, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro per alcune tipologie di operazioni (come lanticipo crediti PA) e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro per altre tipologie di operazioni (come il finanziamento per investimenti). La parte eventualmente eccedente non è garantita dal Fondo.
Le procedure sono snelle e rapide. Una volta inoltrata la richiesta direttamente alla banca, in tempi brevi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata, da parte dellente gestore del Fondo, la delibera con cui si decide laccoglimento o il respingimento della domanda.